LA DICHIARAZIONE MENDACE NON SEMPRE Ă CAUSA DI LICENZIAMENTO
IL GIUDICE DISPONE LA RIAMMISSIONE IN GRADUATORIA PER UN COLLABORATORE SCOLASTICO
Con provvedimento odierno il Tribunale di Bergamo â dott.ssa Bertolino – ha accolto il ricorso presentato dai Legali della UIL Scuola RUA, Avv. Cinzia Ganzerli, Avv. Domenico Naso, in collaborazione con il dott. Carmelo Spinella (Uil Scuola Rua Bergamo ), con il quale si chiedeva la riammissione in graduatoria per gli a.s. 2021-24 di una collaboratrice scolastica illegittimamente licenziata e depennata dalle graduatorie ATA, per aver autocertificato il possesso di un âtitolo culturaleâ rivelatosi successivamente non veritiero.
Nello specifico, il caso riguardava una collaboratrice scolastica che è stata depennata dalle Graduatorie di III fascia ATA 2021-24 a causa di unâautocertificazione relativa al possesso di un âtitolo culturaleâ rivelatosi successivamente falso. La ricorrente â assistita dai legali della UIL Scuolaâ ha impugnato innanzi al Giudice del Lavoro di Bergamo il provvedimento con cui il D.S. aveva quindi licenziato la lavoratrice, applicando un errato automatismo tra dichiarazione mendace e licenziamento.
Il Ministero dellâIstruzione, di contro, riteneva che la produzione di unâautocertificazione non veritiera comportasse lâautomatica risoluzione del contratto di lavoro nonchĂŠ lâautomatico depennamento da tutte le graduatorie.
Il Giudice del Lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal M.I., ha accolto le argomentazioni poste dai nostri legali, secondo cui: in osservanza di quanto disposto dallâart. 75 del D.P.R. 445/2000 âqualora dal controllo emerga la non veridicitĂ del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritieraâ. Confermando pertanto il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui âil determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in occasione dellâaccesso al pubblico impego è causa di decadenza, per conseguente nullitĂ del contratto, allorquando tali infedeltĂ comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito lâinstaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.â. Per lâeffetto, il beneficio ottenuto dalla ricorrente – attraverso la dichiarazione rivelatosi solo successivamente essere mendace â riguardava esclusivamente lâottenimento di un maggior punteggio e non lâaccesso o la permanenza nelle graduatorie. Per tale ragione, il âbeneficioâ colpito dalla decadenza deve essere solo il maggior punteggio. Per tali motivi il Giudice del Lavoro ha dichiarato lâillegittimitĂ del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico con cui escludeva la lavoratrice da tutte le graduatorie ATA, e di conseguenza ha ordinato al M.I. e allâA.T. di Bergamo il reinserimento della lavoratrice nelle graduatorie ATA 2021-24.
Possiamo ritenerci soddisfatti per aver tutelato i diritti di una nostra iscritta.